Sanatoria 2020: Guida all'emersione dei rapporti di lavoro - Lucà Sacco & Partners Avvocati

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Sanatoria 2020: Guida all’emersione dei rapporti di lavoro

Sanatoria 2020: Guida all’emersione dei rapporti di lavoro

Sanatoria 2020: Guida all’emersione dei rapporti di lavoro

Dopo molte trattative e tensioni all’interno del governo, nell’ormai famoso “Decreto Rilancio”, è stata consentita la possibilità ai lavoratori stranieri irregolari (ma anche italiani), presenti sul territorio prima dell’8 marzo, di regolarizzare la loro posizione. L’obiettivo della norma è, secondo il comma 1 dell’art.103, quello di “garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari”.

La norma, strutturata in 26 commi, prevede due distinte procedure. Requisito comune per gli stranieri è che siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopiciprima dell’8 marzo 2020o che possano provare di aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza di una dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici e che comunque non abbiano lasciato il territorio nazionale dopo l’8 marzo 2020.

LE PROCEDURE

1) La prima destinata ai datori di lavoro(italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo o della Carta Blu), i quali, potranno presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri (Procedura comma 1).

2) La seconda è rivolta ai cittadini stranieri(con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno), che dimostrinodi aver svolto attività di lavoro nei settori di riferimento prima del 31 ottobre 2019,i quali potranno richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se successivamente e, comunque, prima della scadenza del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibirà un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa, nei settori delineati dalla stessa norma, il permesso verrà convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (Procedura comma 2).

I SETTORI DI RIFERIMENTO

Le procedure di emersione precedentemente indicate, riguardano soltanto alcuni settori di attività,specificati in modo tassativo nel comma 3 dell’art. 103, vale a dire:

  1. agricoltura, allevamento e zootecnia,  pesca e acquacoltura e attività connesse; 
  2. assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti  da  patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; 
  3. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 

CARATTERISTICHE DELL’ISTANZA

L’istanza, che potrà essere presentata dall’1 giugno 2020 sino al 15 luglio 2020, non stabilisce un cupo massimo che limiti l’accesso alla sanatoria, per cui, avendo i requisiti previsti dalla normativa, si potrà attivare la procedura entro il termine massimo del 15 luglio.

Sulle concrete caratteristiche di tale istanza, in particolare per la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, la documentazione  idonea a comprovare l’attività lavorativa o sulle modalità di dettaglio di svolgimento del  procedimento, il Decreto Rilancio ha espressamente rimandato a un successivo Decreto interministeriale, che dovrà essere pubblicato nei successivi 10 giorni di pubblicazione dello stesso.

Tuttavia, possiamo indicare che l’stanza dovrà essere presentata presso:

  1. l’Istituto nazionale  della  previdenza sociale  (INPS)  per  i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea; 
  2. lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura, per l’ipotesi della procedura del comma 1, il quale, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura e del competente Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle  parti  senza giustificato  motivo comporterà l’archiviazione del procedimento. 
  3. la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, per l’ipotesi della procedura del comma 2.  All’atto della  presentazione  della richiesta, verrà consegnata un’attestazione che consentirà all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio  dello Stato fino ad eventuale comunicazione  dell’Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività previsti, nonché di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E’ consentito all’istante altresì di iscriversi al Centro per l’impiego,  esibendo l’attestazione rilasciata dal Questore. 

COSTI DELLA PROCEDURA

Per la procedura avviata dal datore di lavoro (procedura comma 1), sarà necessario il pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di € 500,00, per ciascun lavoratore, mentre per la procedura avviata direttamente dal lavoratore (procedura comma 2), il contributo sarà pari a € 130,00. In entrambi i casi sarà previsto un contributo aggiuntivo che verrà fissato da successivo decreto.

CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

Costituiscono causa di inammissibilità delle istanze, limitatamente ai casi di conversione del permesso  di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni,  anche con  sentenza non definitiva per:

  1. favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o di minori, riduzione o mantenimento in schiavitù;
  2. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato);
  3. occupazione illegale.

Rigetto della domanda:La domanda verrà rigettata, inoltre, se il datore di lavoro non sottoscriverà il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione (Prefettura) o se il lavoratore straniero non verrà assunto, salvo esistano cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro, comunque intervenute a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri  per motivi  di  lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

CAUSE DI ESCLUSIONE DEI LAVORATORI

Per quanto riguarda i lavoratori, non possono presentare le due istanze previste, coloro i quali abbiano:

  1. un  provvedimento di espulsione per reati che perseguono finalità o agiscono contro metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera  c),  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) o per motivi di prevenzione del terrorismo (dell’articolo  3  del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni). 
  2. che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della  non ammissione nel territorio dello Stato; 
  3. che risultino condannati, anche  con  sentenza non  definitiva, compresa quella pronunciata anche a  seguito  di applicazione  della pena su richiesta (art. 444 del c.p.p.), per uno dei reati in cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per  i  reati  inerenti   gli   stupefacenti,   il  favoreggiamento dell’immigrazione clandestina  verso  l’Italia e   dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati  o  per reati  diretti  al reclutamento di  persone da  destinare  alla prostituzione  o  allo sfruttamento  della prostituzione  o  di minori  da  impiegare  in attività illecite; 
  4. che  comunque siano  considerati  una minaccia  per  l’ordine pubblico o la sicurezza. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non  definitiva, per uno dei reati per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381  del codice di procedura penale).

SOSPENSIONE PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI

Per tutta la durata dei procedimenti previsti per la regolarizzazione dei lavoratori,  sono  sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei  confronti  del datore  di lavoro e del lavoratore, rispettivamente per l’impiego di lavoratori per i quali è stata  presentata  la dichiarazione  di emersione,  anche  se  di  carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale e per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti previsti per chi promuove, dirige, organizza e finanzia l’immigrazione clandestina. Tuttavia, non saranno sospesi i procedimenti penali per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti  al  reclutamento di  persone  da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento di minori  da impiegare  in attività  illecite,  nonché per  il  reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e intermediazione illecita e  sfruttamento  del lavoro. La sospensione si trasformerà in estinzione dei reati e degli  illeciti amministrativi nei  casi di  sottoscrizione  del contratto  di  soggiorno  congiuntamente   alla comunicazione obbligatoria di assunzione (procedura comma 1) e  il rilascio del permesso di  soggiorno (procedura comma 2). 

Tale sospensione e/o archiviazione non avrà luogo, se non verrà presentata l’istanza o se la stessa verrà rigettata o archiviata per cause imputabili alla volontà o comportamento del datore di lavoro. 

Sanzioni raddoppiate e pene aumentate, sono previste rispettivamente nei casi in cui il datore di lavoro impieghi, senza  preventiva  comunicazione di  instaurazione  del rapporto di lavoro, stranieri  che  abbiano  presentato l’istanza  di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo (procedura comma 2) o commetta intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di stranieri  che  abbiano  presentato l’istanza  di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo precedentemente indicata.

DIVIETO DI ESPULSIONE

Il Decreto prevede un divieto di espulsione, durante il periodo di  definizione dei  procedimenti  di emersione, per cui lo straniero non potrà essere espulso, salvo nelle ipotesi disciplinate come cause di esclusione dei lavoratori.  

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